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Document 12016E335

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 335 (ex articolo 282 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 192–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_335/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/192


Articolo 335

(ex articolo 282 del TCE)

In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.


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