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Document 12016E335
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 335 (ex Article 282 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 335 (ex articolo 282 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 335 (ex articolo 282 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 192–192
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/192 |
Articolo 335
(ex articolo 282 del TCE)
In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.